Art. 7.
(Consiglio).

      1. Il consiglio dell'Osservatorio è costituito da nove membri, di cui cinque designati dal Ministro dello sviluppo economico in rappresentanza delle sezioni di cui al comma 2, due designati dai ricercatori tra gli iscritti al relativo registro e due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di enti di ricerca in possesso della personalità giuridica.
      2. I consiglieri designati dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del comma 1, sono nominati in rappresentanza

 

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delle seguenti sezioni dell'Osservatorio:

          a) sezione invenzioni industriali e modelli di utilità;

          b) sezione modelli ornamentali;

          c) sezione nuove varietà vegetali;

          d) sezione topografie di prodotti e di semiconduttori;

          e) sezione prodotti medicinali e fitosanitari.

      3. Il consiglio dura in carica cinque anni.
      4. Il consiglio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

          a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;

          b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti dell'Osservatorio;

          c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività dell'Osservatorio;

          d) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni nonché il conto consuntivo;

          e) determina l'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 2;

          f) stabilisce gli emolumenti per i componenti degli organi dell'Osservatorio, in conformità ai criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

      5. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      6. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo. Il consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il presidente e la giunta o almeno un terzo dei componenti

 

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del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
      7. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
      8. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
      9. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze del consiglio.